1) L’Ente concedente, Comune di Cava de’ Tirreni, ha determinato l’importo massimo scomputabile dal canone di concessione per i lavori previsti dal computo metrico allegato gli atti di gara, facendolo coincidere proprio con l’importo totale previsto dal computo metrico.
In altre parole, in applicazione dell’art. 9 comma 4 del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Cava de’ Tirreni che dispone che “Qualora l’immobile necessiti di lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, completamento o riattazione, l’Ente può autorizzare il concessionario/locatore alla esecuzione degli stessi, a scomputo dal canone pattuito. L’importo da scomputare deve risultare da apposita perizia”, il Servizio Patrimonio ha fatto coincidere l’importo massimo scomputabile con il totale del costo dei lavori previsti dal computo metrico.
2) Il disciplinare non prevede la possibilità che il concessionario realizzi solo parzialmente i lavori indicati nel computo metrico. Anzi, l’esecuzione dei lavori edili di cui all’art. 4 lettera a) è un preciso obbligo che ricade in capo al concessione che, quindi, dovrà eseguirli tutti, nessuno escluso, ed in maniera completa, come indicato nel computo metrico.
In proposito si ricorda che l’art. 19 del disciplinare prevede che “L’Ente procederà ad accertamenti periodici, almeno bimestrali, al fine di verificare l’esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, nonché l’osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene e di gestione dei servizi. In particolare, sarà verificato l’esatto adempimento degli obblighi descritti all’art. 4 del presente disciplinare, e di quelli previsti nel capitolato speciale e nell’atto di concessione. […] Laddove l’Ente individui l’inadempimento di una o più prestazioni in capo al concessionario, procederà all’applicazione della clausola penale prevista nella concessione (la quale determinerà l’ammontare della stessa per ogni tipo di prestazione adempiuta in ritardo) e ad inoltrare formale contestazione, assegnando un congruo termine per l’adempimento. L’inosservanza anche di uno solo dei termini assegnati dall’Ente, per il pagamento della clausola penale e per l’adempimento della prestazione oggetto della contestazione, sarà causa di decadenza dalla concessione e di risarcimento dell’ulteriore danno subito dall’Ente”.
3) Nel caso in cui il concessionario benefici di sponsorizzazioni in kind, totali o parziali, per la realizzazione dei lavori (ad esempio fornitura gratuita di materiali o servizi) affinché le prestazioni adempiute dallo sponsor siano considerate ai fini dello scomputo dal canone di concessione devono ricorrere tutte le seguenti condizioni:
a) sottoscrizione di un accordo, preventivamente all’inizio dei lavori di cui al computo metrico, dal quale si evincano precisamente le prestazioni a carico dello sponsor e del concessionario e, soprattutto, il valore economico dettagliato delle singole prestazioni (e, quindi, anche totale) nonché i tempi e le modalità di esecuzione delle prestazioni
b) comunicazione di tale evento da parte del concessionario all’Ente proprietario, con produzione dell’accordo di cui sopra, sottoscritto dallo sponsor e dal concessionario, in data antecedente l’inizio dei lavori
c) verifica, da parte di tecnici incaricati dall’Ente concedente, della esecuzione a regola d’arte dei lavori il cui importo, poi, sarà scomputato dal canone di concessione.
4) Ai sensi dell’art. 11 del disciplinare di gara, costituisce criterio di valutazione dell’offerta tecnica – tra gli altri – anche la qualità, le caratteristiche e la durevolezza dei materiali utilizzati (criterio a.2).
La valutazione di tale criterio può dare diritto all’attribuzione di massimo 2 punti all’offerta tecnica.
L’art. 14 del disciplinare, inoltre, prevede che “Tutti gli elementi contenuti nella griglia di valutazione di cui all’art. 11 dovranno essere specificamente illustrati nell’offerta tecnica, che consisterà in una dettagliata relazione suddivisa in paragrafi, ciascuno dedicato ad un criterio. La relazione sarà accompagnata da schede tecniche, materiale fotografico, e tutto quanto altro ritenuto utile per descrivere esattamente il dettaglio dell’offerta stessa, riferito al singolo criterio”.
In applicazione di quanto sopra, la valutazione da parte della Commissione riguarderà tutte le lavorazioni indicate nel paragrafo della relazione dedicato a tale criterio.
5) A tale proposito il disciplinare, all’art. 5, prevede che “In considerazione del fatto che inizialmente il concessionario dovrà effettuare i lavori edili e curare l’allestimento (come previsto dall’art. 4 lett. a) del presente disciplinare), e che la durata di tali operazioni non può essere superiore a 150 giorni, lo scomputo di € 205.229,56 (oppure dell’importo eventualmente inferiore) sostenuto per i suddetti lavori comincerà a decorrere a partire dal 6° mese di concessione. Ciò anche nell’ipotesi in cui la fornitura dei servizi non dovesse effettivamente cominciare a partire dal 150° giorno dalla consegna da parte dell’Ente. Di conseguenza, il periodo relativamente al quale opererà lo scomputo partirà, in ogni caso, dal 6° mese di concessione, e durerà fino alla concorrenza dell’importo speso per i lavori (importo comunque non superiore ad € 205.229,56)”.
In applicazione di quanto sopra, si conferma che relativamente al periodo in cui saranno in corso i lavori di ristrutturazione non è dovuto alcun canone di concessione; ciò in ragione del fatto che l’immobile non è in alcun modo fruibile da parte del concessionario prima della realizzazione dei lavori stessi, ritenuti assolutamente indispensabili dall’Ente concedente.
Si precisa, a tal proposito, che nell’ipotesi in cui i lavori finiscano prima del 120° giorno dalla consegna, lo scomputo comincerà a decorrere dal momento di fine dei lavori (oltre ai successivi 30 giorni per l’avvio operativo). Per esempio, se i lavori dovessero terminare l’80° giorno dalla consegna dell’immobile da parte dell’Ente, lo scomputo comincerà a decorrere dal 110° giorno dalla consegna. In questo caso nessun importo sarà dovuto a titolo di canone di concessione fino al 110° giorno dalla consegna.
6) In proposito l’art. 4 del disciplinare, alla lettera “a) Lavori edili”, prevede che “In ogni caso i lavori dovranno essere portati a termine entro 120 giorni dal momento della consegna della struttura da parte dell’Ente e la stessa dovrà essere operativa al massimo entro i successivi 30 giorni (presumibilmente necessari per l’allestimento). Il termine di 150 giorni per l’inizio della effettiva fornitura dei servizi non è prorogabile. Se l’inizio della fornitura dei servizi non dovesse cominciare entro il 150° giorno dal momento della consegna della struttura da parte dell’Ente (oppure entro il termine inferiore indicato dal partecipante nell’offerta tecnica secondo il criterio valutato al punto a.1), il concessionario verserà all’Ente una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’apertura”.
Alla luce di quanto sopra si rappresenta che la clausola penale prevista dal disciplinare per il ritardo nella fornitura dei servizi diventerebbe inapplicabile solamente in casi eccezionali, ossia quando il ritardo sia dovuto ad una impossibilità oggettiva o a cause non imputabili al concessionario, come eventi di forza maggiore (calamità naturali, condizioni meteo eccezionali) o impedimenti strutturali insormontabili.
L’impossibilità temporanea, e soprattutto la sua imputabilità ad eventi che siano fuori dalla sfera di controllo e di volontà del concessionario e, quindi, la sua oggettività, dovranno essere dimostrati dal concessionario in maniera documentale e tempestiva; solo in presenza di tale dimostrazione l’Ente concedente potrà, se condividerà le prospettazioni avanzate dal concessionario, differire il termine previsto dal disciplinare e, conseguentemente, non applicare la penale di cui all’articolo sopra richiamato.
7) Atteso che tra le linee di indirizzo fornite dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 7/3/2024 vi è la destinazione dell’immobile ad “attività artistiche, culturali e formative”, si ritiene che l’attivazione dell’Art Bonus da parte del concessionario per il coinvolgimento di investitori esterni sia compatibile con la volontà espressa dall’Amministrazione Comunale nella su citata deliberazione.
Conseguentemente, il Servizio Patrimonio dell’Ente fornirà supporto per la predisposizione e pubblicazione della relativa scheda sul portale ufficiale https://artbonus.gov.it/
8) Nella misura in cui le attività proposte dal concessionario siano compatibili con quanto previsto dal disciplinare di gara, l’Ente concedente acconsentirà all’iscrizione di uno o più locali della struttura come aule accreditate presso la Regione Campania.
9) Sarà possibile per il concessionario attivare partenariati e collaborazioni con enti del terzo settore o imprese private mediante uso temporaneo degli spazi e accordi di servizio o di ricerca e sviluppo a condizione che le attività siano compatibili con quanto previsto dal disciplinare e a condizione che l’uso degli spazi sia assolutamente temporaneo e che le modalità di tali “partenariati e collaborazioni” non siano tali da configurare, di fatto, una sub-concessione.
10) Ogni intervento volto al miglioramento dell’impianto esistente sarà ritenuto ammissibile se rispetterà la normativa tecnica in materia. Pertanto, l’intervento proposto è ritenuto, di massima, ammissibile, salvo verifica da parte dell’Ente della sua rispondenza alla normativa in materia e della sua esecuzione a regola d’arte.
11) L’importo che sarà scomputato dai canoni di concessione sarà pari ad € 205.229,56 cui si aggiungerà l’IVA corrisposta dal concessionario. Per cui l’importo totale oggetto dello scomputo (che non sarà, quindi, pari ad € 205.229,56 in quanto il computo metrico è stato redatto senza il calcolo dell’IVA) sarà comprensiva dell’IVA pagata dal concessionario.